Il
diritto allo studio non può essere compresso, circoscritto,
delimitato. E non c'è ministero che tenga. L'ottava sezione del Tar
della Campania ha deciso che Jessica Cardamuro deve tornare a scuola.
Alla diciannovenne di Bacoli, in provincia di Napoli, le istituzioni
scolastiche avevano chiuso le porte del liceo Seneca perché disabile
e maggiorenne. Una circolare ministeriale prescrive esclusivamente la
scuola professionale serale per adulti ai giovani disabili che
abbiano compiuto 18 anni, che non possono iscriversi alle superiori
con i loro compagni perché perdono il diritto al sostegno. Ma la
Costituzione parla chiaro: se esiste l'articolo 34, che recita “la
scuola è aperta a tutti”, deve essere rispettato. Una sentenza
storica, unica in Italia, che bacchetta il Ministero e insegna la
democrazia.
Il
primo luglio la famiglia Cardamuro riceve una pessima
notizia: Jessica
non potrà frequentare il primo anno di liceo insieme ai suoi amici.
Una condizione che la madre, Oriana Saracino, non riesce ad
accettare: “Mia figlia è affetta da ritardo psicomotorio e ha solo
19 anni, come potrebbe mai integrarsi in un contesto di adulti?”,
si sfogava con Fanpage.it.
Abbiamo
contattato l'Ufficio scolastico regionale della Campania: il
direttore Diego Bouché giurava di avere le mani legate, giurava che
solo un intervento da parte delle istituzioni centrali avrebbe potuto
cambiare la situazione. In seguito il ministero ha annunciato di
voler intervenire, pareva che la situazione si stesse sbloccando
anche per l'interessamento dell'associazione “Tuttiascuola”, poi
di nuovo blackout: il diritto alla scuola dev'essere proprio un
problema complesso, visto che fino ad ora non si è trovata la quadra
per inserire una deroga o – meglio – per cambiare la norma.
I
genitori di Jessica, per fortuna, hanno fatto ricorso al Tar, che
ha dato loro ragione: “Il Ministro della pubblica istruzione – si
legge nella sentenza – provvede a garantire la continuità
educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo il massimo
sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in
tutti gli ordini e gradi di scuola”. Ancora, “agli alunni
handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo
anche fino al compimento del diciottesimo anno d'età”. Ma la parte
più dura della sentenza è quella che chiama in causa il Ministero
della Pubblica Istruzione: “Ne deriva l'illegittimità, per
manifesta illogicità, dei provvedimenti impugnati, che hanno
trattato il caso dell’ammissione di una alunna disabile ad un liceo
scientifico come se si trattasse di delimitare il limite di età di
assolvimento dell’obbligo scolastico comprimendo il diritto allo
studio garantito dall’art. 34 (“La scuola è aperta a tutti (…)
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi”) e dall’art. 38 (“Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale”) della Costituzione”. Più chiaro di così.
Resta un dubbio: perché in Italia deve intervenire un tribunale per garantire il rispetto della Costituzione?http://www.fanpage.it
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